capitale sociale inferiore all’ attivo patrimoniale netto del conferimento in natura


 

Not. A. Baldesi

abaldesi@notariato.it

07.09.2001

 

Si tratta di costituire una Srl a socio unico, nella quale il socio conferisce la propria azienda individuale avente, come risulta dalla perizia di stima, un valore di Lire 800.000.000.

 

Il capitale nominale non deve essere però fissato in una cifra superiore a Lire 190.000.000 perchè il cliente non vuole assolutamente avere il Collegio Sindacale.

 

La questione sembra possibile:

1)      l'esigenza di effettività del capitale iniziale di una società a tutela dei creditori (e/o la funzione produttiva del capitale stesso, se lo si preferisce) mi sembrano soddisfatte quando una perizia ha attestato che (quantomeno) Lire 190.000.000 vengono davvero conferite. La parte restante del conferimento non viene assoggettata alla disciplina vincolistica propria del capitale, ma a quella della riserva;

2)      in caso di trasformazione, mi pare che prevalgano l'opinione e la prassi che non vi sia obbligo di imputare al capitale della società trasformata  l'intero patrimonio della società che si trasforma.

 

 


 

Not. Daniele Muritano

dmuritano@notariato.it

07.09.2001

 

Il problema è testualmente risolto dall'art. 2343, c.c., il quale dice che la relazione giurata di stima deve contenere, tra l'altro, "l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento".

 

Potrebbe quindi costituirsi la Srl unipersonale, emettendo una quota del valore nominale di lire 190.000.000 e imputando a sopraprezzo l'eccedenza di lire 610.000.000 , che andrà a confluire nel "fondo sopraprezzo quote".

 

Nulla osta, infatti, a prevedere un sopraprezzo in sede di costituzione della società, una volta che si ritenga, con la dottrina prevalente, che il sopraprezzo abbia natura di conferimento.

 

Si tratterebbe di sopraprezzo in natura su conferimento in natura e non mi pare che, una volta che dalla relazione dell'esperto risulti l'attestazione richiesta dal 2343, c.c., risulti violata alcuna norma…

 

 


 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

 

In giurisprudenza prevale l'orientamento secondo il quale nella trasformazione di società di persone in società di capitali non v'è obbligo di imputare l'intero attivo patrimoniale netto a capitale (al quale dovrà corrispondere solo quella parte corrispondente almeno al minimo)

 

Parallelamente si discute se la società abbia l'obbligo di imputare la differenza a riserva.